Art 24.
(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di npedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a
pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 24:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della
strada". Si riporta il testo dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 50 (Velocipedi).
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a
pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di
altezza".